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Mandato elettorale in scadenza nel periodo COVID: cosa succede?

Come è noto gli organi associativi hanno cariche elettive a durata determinata anche per dimostrare il rispetto del principio di eleggibilità dei suoi componenti. La durata della carica elettiva è in ogni caso rimessa all’indicazione dello statuto adottato dalla singola associazione.

Può succedere che in questo periodo, ancora emergenziale, si ponga la necessità di procedere all’elezione dei componenti l’Organo amministrativo per cui è necessario verificare come organizzare l’assemblea dei soci.

Il Segretario Generale del CONI ha disposto, con provvedimento n. 17 del 21 aprile 2020, che le eventuali assemblee elettorali possono essere posticipate fino al 30 settembre. Il provvedimento ha effetti esclusivamente ai fini dell’ordinamento sportivo in quanto ha l’obiettivo di evitare che il dato non aggiornato non generi una anomalia bloccante dell’iscrizione nel Registro CONI.

Ai fini civilistici invece è necessario provvedere.

Il legislatore è infatti intervenuto concedendo a tutti gli enti associativi[i] una proroga fino al 31 ottobre 2020 per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale modifica statutaria (con i quorum dell’assemblea ordinaria al ricorrere degli altri requisiti) per chi intende adeguare l’atto ai nuovi requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore ed è già iscritto nei registri delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o all’anagrafe delle ONLUS, ma nulla è stato detto rispetto alle assemblee elettive in termini di proroga.

Negli altri casi non è prevista una proroga ma si può procedere alla convocazione dell’assemblea anche con modalità telematica, ancorché non previsto dallo statuto dell’associazione interessata.

L’articolo 73 del Decreto-legge 18/2020[ii] prevede infatti la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute di riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Le associazioni che devono quindi procedere all’elezione degli organi elettivi potranno optare per organizzare l’assemblea:

- in compresenza, non essendo più vietate le riunioni, a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro oltre a tutte le misure di contenimento del contagio legate all’utilizzo delle mascherine, alla pulizia e sanificazione dei locali ed alla corretta pulizia delle mani nonché al necessario smaltimento dei dispositivi di protezione individuale;

- con modalità telematica.

Per maggiori informazioni si rinvia alla guida “In associazione dobbiamo eleggere il nuovo Consiglio Direttivo: come dobbiamo procedere?” pubblicata su www.arseasrl.it

Arsea Comunica n. 103 del 30/06/2020



[i] L’articolo 35 del DL 18/2020, nella versione convertita in Legge, prevede infatti che

“3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

3-ter.   La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[ii] 4.  Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

 

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