Se sono andato in pensione prima del tempo – accedendo alla c.d. quota 100/102/103 – non posso ricevere compensi da lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ma mi è garantita la possibilità di percepire redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi all’anno (sul punto l’INPS si è espressa con la Circolare 117/2019). L’art. 14, comma 3, del DL 4/2019 prevede infatti la non cumulabilità del trattamento quota 100 con redditi da lavoro dipendente o autonomo con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale.
Per questo motivo l’INPS ha contestato ultimamente a diversi collaboratori sportivi l’indebita percezione delle rate di pensione.
Si segnala sul tema la sentenza del 14/01/2025 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, relativamente ad un pensionato, in quota 100, che aveva percepito reddito da lavoro sportivo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per complessivi 2.000 euro da lavoro sportivo vedendosi contestata la corresponsione di 29.752,80 euro di pensione.
Ebbene la Corte dei conti ha riconosciuto la specialità del lavoro sportivo. Se la norma ha come obiettivo quello di evitare reingressi nel mondo del lavoro tale situazione non si configurerebbe in relazione alle collaborazioni sportive legate alla stagionalità sportiva, soprattutto quando i compensi non superano i 5.000 euro. La Corte dei conti ha così accolto il ricorso del pensionato e dichiarato l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'INPS possa procedere al recupero delle rate di pensione.
Arsea Comunica n. 40 del 24/03/2025
Francesca Colecchia
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