Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio scorso è stato integrato l’elenco delle mansioni dei lavoratori sportivi rispetto al precedente elenco approvato con il DPCM del 26 gennaio scorso su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 24 del 22/02/2024.
Si ricorda che l’articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualifica come lavoratori sportivi non solo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara ma anche i tesserati che espletano mansioni riconosciute come strumentali nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate in base ad un elenco che confluisce successivamente nel provvedimento governativo.
L’elenco integrato di tutte le figure espressamente riconosciute come lavoratori sportivi è consultabile sul sito del dicastero alla pagina https://www.sport.governo.it/media/occfkmdp/elenco-complessivo-mansioni-1-e-2-decreto.pdf
Restano invariate le riflessioni espresse con riferimento al provvedimento adottato lo scorso febbraio: non è stato fatto alcun lavoro di armonizzazione relativamente alle mansioni funzionali a qualsiasi attività sportiva dilettantistica che non sono state indicate da tutte le Federazioni e Discipline sportive associate: si pensi a profili come quello dei “docenti formatori sportivi”, dei “safeguarding officer per la tutela dei minori nella pratica sportiva”, degli “addetti al trasporto degli atleti”, degli “addetti antidoping” o dei “dirigenti accompagnatori”.
Ci sono poi figure con riferimento alle quali sarebbero opportuni chiarimenti onde evitare possibili contestazioni sia per la formulazione non puntuale dell’oggetto della prestazione sia per il rischio che siano svolte nell’esercizio di una attività che richiede l’abilitazione professionale, circostanza che fa decadere dalla possibilità di qualificare il collaboratore come lavoratore sportivo.
Si pensi alla figura del massaggiatore: potrà qualificarsi come lavoratore sportivo se non interviene con funzione terapeutica (non si deve trattare di fisioterapista o di massofisioterapista iscritto all’albo dei fisioterapisti in virtù della riconosciuta equipollenza dei titoli) o estetica, pena la riconduzione della prestazione alle attività protette.
Altra figura dai contorni forse da definire è l’assistente sanitario. Questa figura viene prevista dalla FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI) che indica come riferimento normativo le Playing Conditions - Art.24.5.1. ai sensi del quale “In caso di infortunio a un giocatore, la squadra d'appartenenza dell’infortunato avrà cinque minuti di tempo per provvedere alla sua sostituzione, ferma restando per gli arbitri la possibilità di prolungare la sosta per infortuni di estrema gravità, da annotarsi specificatamente nel referto di gara. Trascorso tale termine, a meno di espressa indicazione da parte degli arbitri nel referto di gara sulla necessità del prolungamento dell’interruzione, sarà prevista una sanzione fino ad € 5,00 per ogni minuto di ritardo a carico della squadra, o delle squadre inadempienti”. Ci si interroga su ruolo e competenze di cui deve essere in possesso questo lavoratore sportivo.
Arsea Comunica 67 del 26/07/2024
Francesca Colecchia
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