STAMPA PDF

Le mansioni dei lavoratori sportivi: una prima riflessione.

Pubblicato il tanto atteso elenco delle mansioni che possono qualificare il “lavoratore sportivo” in quanto rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Si ricorda – per ogni evenienza – che gli enti sportivi possono instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro previsto dal nostro ordinamento ma che hanno la facoltà di inquadrare come lavoratori sportivi – con le annesse agevolazioni – esclusivamente quanti svolgono le mansioni tassativamente contemplate dal legislatore.

Il percorso non è stato semplice: Federazioni sportive e Discipline associate hanno comunicato gli elenchi ad ottobre ma erano necessarie delucidazioni e integrazioni in quanto “non risultavano aderenti al dettato normativo” per cui gli elenchi definitivi sono stati trasmessi tra dicembre e fine gennaio. Abbiamo ora a disposizione un elenco di mansioni con riferimento a buona parte delle Federazioni e Discipline sportive. Al suo interno ci sono figure di carattere generale, come il formatore, e figure invece, come il maniscalco, che sono strettamente legate alla disciplina.

 

Il presupposto.

Si ricorda che il decreto legislativo 36/2021 qualifica come lavoratore sportivo:

1)   l'atleta,

2)   l'allenatore,

3)   l'istruttore,

4)   direttore sportivo, ossia “il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”;

5)   il direttore tecnico, ossia “il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva”;

6)   direttore di gara, quale il “soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”

unitamente ai preposti alle gare, indicati dall’articolo 25 come “i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico”.

Accanto a queste figure già tipizzate, troviamo

“ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente”.

Il provvedimento in esame – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21/02/2024 – ha pertanto adottato il primo elenco di mansioni suscettibile annualmente di essere integrato, come previsto dall’art. 25 comma 1 ter.

Si può quindi dire che il quadro ora risulta definito seppur suscettibile nel tempo di ulteriori modifiche/integrazioni.

 

Le mansioni ed i dubbi interpretativi

L’elenco non appare infatti ancora completo: nove Federazioni, una Federazione paralimpica e otto Discipline sportive associate non hanno ancora fornito indicazioni.

Si ritiene inoltre necessario un lavoro di armonizzazione relativamente alle mansioni funzionali a qualsiasi attività sportiva dilettantistica che non sono state indicate da tutte le Federazioni e Discipline sportive associate: si pensi ai profili come quello dei “docenti formatori sportivi”, dei “safeguarding officer per la tutela dei minori nella pratica sportiva”, gli “addetti al trasporto degli atleti”, gli “addetti antidoping” o “i dirigenti accompagnatori”.

Ci sono poi figure con riferimento alle quali sarebbero opportuni chiarimenti onde evitare possibili contestazioni sia per la formulazione non puntuale dell’oggetto della prestazione sia per il rischio che siano svolte nell’esercizio di una attività che richiede l’abilitazione professionale, circostanza che fa decadere dalla possibilità di qualificare il collaboratore come lavoratore sportivo.

Si pensi alla figura del massaggiatore: potrà qualificarsi come lavoratore sportivo se non interviene con funzione terapeutica (non si deve trattare di fisioterapista o di massofisioterapista iscritto all’albo dei fisioterapisti in virtù della riconosciuta equipollenza dei titoli) o estetica, pena la riconduzione della prestazione alle attività protette.

Altra figura dai contorni forse da definire è l’assistente sanitario. Questa figura viene prevista dalla FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI) che indica come riferimento normativo le Playing Conditions - Art.24.5.1. ai sensi del quale “In caso di infortunio a un giocatore, la squadra d'appartenenza dell’infortunato avrà 5 minuti di tempo per provvedere alla sua sostituzione, ferma restando per gli arbitri la possibilità di prolungare la sosta per infortuni di estrema gravità, da annotarsi specificatamente nel referto di gara. Trascorso tale termine, a meno di espressa indicazione da parte degli arbitri nel referto di gara sulla necessità del prolungamento dell’interruzione, sarà prevista una sanzione fino ad € 5,00 per ogni minuto di ritardo a carico della squadra, o delle squadre inadempienti”. Ci si interroga su ruolo e competenze di cui deve essere in possesso questo lavoratore sportivo.

Arsea Comunica n. 24 del 22/02/2024 

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy