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Titolare effettivo: obbligo di comunicazione anche per le associazioni con personalità giuridica

Il prossimo 11 dicembre 2023 scadono i termini per la comunicazione alle Camere di commercio del titolare effettivo da parte delle società, ma anche degli enti dotati di personalità giuridica. In questa nota analizziamo quali sono i soggetti obbligati, le procedure di comunicazioni e le sanzioni per l’omessa comunicazione.

La normativa sul Titolare effettivo nasce con il cd “decreto antiriciclaggio” (D.Lgs n. 231/2007) che ha come finalità principale quella di prevenire e contrastare i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In attuazione di tale norma il MEF ha emanato il decreto n. 55 dell’11/03/2022 che ha fissato le disposizioni inerenti alla comunicazione dei dati del Titolare effettivo entro 60 giorni dalla operatività della procedura, che è stata resa operativa attraverso la pubblicazione del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy dello scorso 29/09/2023.

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla comunicazione sono:

-le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel registro delle imprese (Spa, Srl, Sapa e società cooperative);

-le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000 (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica e iscritte non solo nei registri tenuti dalle prefetture ma anche quelli iscritti nei registri delle persone giuridiche private tenuti dalle regioni);

-i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia (di cui non ci occuperemo).

Chi è il Titolare effettivo

L’articolo 20 del “decreto antiriciclaggio” definisce come Titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.”

Nelle imprese il titolare effettivo è la persona che ha titolarità diretta o indiretta dell’impresa, ovvero:

a) ha la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica;

b) ha la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Nelle persone giuridiche private sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese competente.

Per quanto riguarda i “beneficiari” la loro individuazione per le associazioni con personalità giuridica non è di facile realizzazione atteso che le loro azioni sono rivolte solitamente alla collettività e non a singole persone specifiche, mentre la comunicazione dovrà ricomprendere, oltre al legale rappresentante, anche eventuali figure presenti nell’organizzazione e dotate di poteri di firma o rappresentanza (direttori generali, responsabili amministrativi o dirigenti con specifiche deleghe di rappresentanza).

Entro quando fare la comunicazione

Per le imprese e gli enti dotati di personalità giuridica già esistenti alla data del 9 ottobre 2023 la prima comunicazione deve essere effettuata entro l’11 dicembre 2023.

Le imprese e gli enti dotati di personalità giuridica costituiti dopo tale data dovranno provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro iscrizione nei rispettivi registri.

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate entro 30 giorni dalla data dell’atto che dà luogo alla variazione, e possono riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo, etc…).

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Imprese ed enti dotati di personalità giuridica devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio in camera di commercio.

Quali dati comunicare

I dati da comunicare nel modello sono:

- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone individuate come Titolare effettivo;

- il codice fiscale, la denominazione, la sede legale e l’indirizzo PEC dell’ente.

Come fare la comunicazione

La comunicazione prevede la compilazione e sottoscrizione del modulo TE con successivo invio al registro delle imprese mediante “Comunicazione unica”.

Il modulo TE deve essere sottoscritto digitalmente:

a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione.

La comunicazione può essere inviata autonomamente da ogni soggetto che però dovrà accedere a “DIRE” (strumento del registro imprese per compilare e inviare le pratiche), avendo attivato un account “Telemaco” (servizio di consultazione ed invio di pratiche e documenti presso il registro imprese).

La comunicazione non è soggetta ad imposte di bollo ma per essa sono dovuti i diritti di segreteria alla Camera di Commercio competente pari ad € 30,00, oltre alle competenze degli eventuali intermediari incaricati alla trasmissione.

Gli strumenti di cui dotarsi

Come abbiamo visto sopra i soggetti tenuti alla comunicazione del Titolare effettivo devono essere in possesso di alcuni strumenti obbligatori:

a) la firma elettronica del legale rappresentante per la sottoscrizione del modulo;

b) la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente che deve presentare la comunicazione.

Occorrerà quindi che gli enti associativi tenuti a tale comunicazione provvedano immediatamente alla verifica del possesso di tali strumenti ed eventualmente a dotarsene per tempo.

Sanzioni

Le sanzioni per omessa comunicazione vanno da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1.032,00 euro, con la possibilità di una riduzione ad 1/3 nel caso la comunicazione venga presentata entro i 30 giorni successivi dalla scadenza originale.

Dubbi interpretativi

La normativa fa riferimento, tra i soggetti obbligati alla comunicazione, alle associazioni dotate di personalità giuridica iscritte nel registro di cui al Dpr 361/2000, nulla dicendo in riferimento a quegli enti che hanno acquisito la personalità giuridica attraverso le speciali procedure previste dalla riforma del terzo settore (Dlgs 117/2017) o che l’acquisiranno attraverso quelle previste dalla riforma dello sport (Dlgs 39/2021).

Il motivo di questa mancato richiamo è sicuramente dovuto al fatto che le normative citate sono successive a quelle che hanno introdotto l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo, ma, in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali in merito, si ritiene in via prudenziale che la comunicazione debba essere fatta anche dagli enti associativi che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica sulla base delle più recenti disposizioni normative.

Per approfondire Guida Unioncamere sul Titolare Effettivo

Arsea Comunica n. 137 del 17/11/2023  

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