Per poter esaminare il
tema è necessario esaminare le seguenti fonti normative e regolamentari:
1) normativa nazionale, definita dal DPCM 26/4/2020;
2) Linee guida;
3) normativa regionale
nonché valutare l’opportunità o meno di riprendere ora le attività.
Il coordinamento dei provvedimenti normativi e di prassi.
1. La normativa nazionale.
L’articolo 1 del DPCM 26/4/2020 prevede che
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
(…) f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.
Queste disposizioni devono essere coordinate con l’art. 2 del DPCM in esame, ai sensi del quale
“1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali. 2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.
Ne consegue che le attività sportive dietro corrispettivo (la disposizione pone il vincolo alle attività produttive industriali e commerciali) sono ammesse nella misura in cui chi le organizza si sia dotato di un Codice ATECO riconducibile a quelli indicati nell’elenco di cui all’allegato 3 al DPCM in quanto identificativi di attività ora non più sospese dall’esercizio.
Tra questi è prevista la macro voce 85 – Istruzione, all’interno della quale è riconducibile il codice ATECO 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi, che comprende la formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera), i centri e campi scuola per la formazione sportiva, i corsi di ginnastica, i corsi o scuole di equitazione, i corsi di nuoto, i corsi di arti marziali, i corsi di giochi di carte (esempio bridge) ed i corsi di yoga. Di converso non è previsto lo svolgimento delle attività da parte di chi abbia invece come Codice ATECO 931190, gestione di impianti sportivi.
Ci si interroga in merito all’opportunità di questo distinguo e se tale vincolo debba intendersi operativo ancorché l’attività sportiva sia stata espressamente indicata come non sospesa: ci troveremmo infatti ad avere una forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività economica fondato su un dato meramente formale, qual è il tipo di codice ATECO utilizzato, in presenza della medesima attività espressamente autorizzata.
Può essere utile ricordare che la norma citata prevede che le attività sospese possono essere svolte in modalità a distanza. Corsi sportivi on line a pagamento sono pertanto autorizzati, salvo poi adottare tutte le misure di tutela dei praticanti e degli organizzatori (sul tema si rinvia all’approfondimento Arsea Comunica n. 69 del 14/04/2020).
2. Le linee guida
Come premesso, chi ha codice ATECO 85.51.00 può organizzare allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale per le discipline sportive individuali nel rispetto delle linee guida.
Le “Linee-Guida relative alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” sono state adottate e pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio.
Il documento si limita a valutare la messa in sicurezza delle attività di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Seppur la norma parli di discipline sportive individuali, in via interpretativa si è inteso affermare che l’attività può essere diretta anche agli atleti di sport di squadra a condizione che l’attività resti individuale, non implichi interazione tra atleti.
Le linee guida sono state elaborate su proposta del CONI e del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e gli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva), nonché validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. Il documento è una rielaborazione, a cura dell’Ufficio per lo Sport, del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”, trasmesso dal CONI e dal CIP in data 26 aprile 2020, redatto dal CONI con la collaborazione del Politecnico di Torino.
a. Quali sono i criteri di valutazione del rischio in ambito sportivo?
Si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
- individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus, sia in via aerea che per contatto, tenendo a riferimento la letteratura scientifica;
- individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi, tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell’attività sportiva nonché di assistenza ai fini della già menzionata attività da parte di accompagnatori;
- individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. La valutazione del rischio andrà ad integrare il documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero, per quei sodalizi che non presentano lavoratori dipendenti o equiparati ma esclusivamente percettori compensi sportivi, volontari ed eventualmente collaboratori autonomi professionali, andrà ad integrare il documento adottato dal Consiglio Direttivo in cui si evidenzia la valutazione del rischio e le misure di sicurezza adottate necessario per garantire la corretta informazione ai collaboratori.
b. Gli step nella valutazione: la classificazione e analisi dei luoghi e degli sport
Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale si distinguerà una classificazione dei luoghi per transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti.
La classificazione dei luoghi dovrà inoltre prendere in considerazione aspetti quali:
a) la ventilazione, naturale e/o meccanica dei luoghi, garantendo il funzionamento degli impianti e, ove possibile, un adeguato ricambio dell’aria;
b)le zone di lavoro/attività sportiva dove verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei soggetti presenti laddove al cambio turno un diverso operatore sportivo avrà accesso e contatto con le attrezzature manipolate da altro operatore sportivo.
Pertanto, al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza ed alle attività specifiche, i luoghi dedicati alla attività sportiva saranno classificati in spazio precipuo di pratica sportiva ove si svolga l’attività individuale, sia all’aperto che al chiuso.
L’allegato 1 alle Linee Guida, relativo a “Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico” prevede in particolare una distinzione legata alla durata della permanenza
CLASSE |
NOME |
DESCRIZIONE |
ESEMPIO |
Osservazioni |
A
|
Transito |
Si prevede che le persone transitino senza fermarsi |
Corridoio, atrio, parcheggio |
In determinate condizioni può passare in classe B - sosta breve |
B |
Sosta breve |
Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti |
Hall, servizi igienici |
In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento |
C |
Sosta prolungata |
Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore |
Area di pratica delle attività sportive |
In caso di necessaria compresenza l’area può passare in classe D |
D |
Assembramento |
Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all’aperto. Può essere presente un “gate” di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa) |
Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici |
|
E |
Assembramento senza utilizzo dei dispositivi di protezione |
Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere. |
Servizi di ristoro, area pausa |
|
Mentre l’allegato 2, recante “Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici” propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull’ambiente in cui tali attività vengono svolte.
La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell’allenamento, quelle che prevedono l’alternanza nell’utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all’aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.
La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell’attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.
Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 4) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l’attività.
CLASSE |
TIPOLOGIA |
DESCRIZIONE |
1 |
Singoli all’aperto |
Il singolo atleta svolge attività individuale all’aperto |
2 |
Singoli al chiuso |
Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso |
3 |
A turni di accesso alla sede |
Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi all’aperto |
4 |
A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso |
Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso |
c. Il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione
Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono in via generale indicate in:
a) distanziamento,
b)igiene delle mani e delle superfici;
c) la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere;
ma ricorrere all’utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con il carico metabolico e con il gesto sportivo. Ne consegue la necessità di prendere in considerazione anche altre misure di mitigazione quali la gestione di presenze contingentate e la sostituzione di attività in presenza con attività virtuali.
Per comprendere quali misure adottare può essere di aiuto la griglia allegata alle Linee guida.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
DESCRIZIONE |
AZIONI |
OBIETTIVI |
APPLICAZIONE |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Revisione organizzazione delle attività sportive/turni |
Effettuare attività sportiva in modalità “remoto” - Attuare il numero delle persone in presenza - Attuare diversa turnazione - Formare nuclei ristretti di allenamento |
Eliminare/ridurre fonti di contagio - Migliorare attività di controllo e monitoraggio |
Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Distanziamento nei siti sportivi |
Garantire distanza di 1 m tra persone e tra postazioni in caso di attività metabolica a riposo, aumentare in caso di alta attività metabolica se consentito dal tipo di attività Evitare raggruppamenti Ridurre contatti con terzi |
Eliminare/ridurre fonti di contagio |
Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Attività in presenza – allenamento e gara |
Ridurre al minimo partecipanti - Distribuire dispositivi protezione da usare in ogni momento sia possibile. Usare locali sanificati e ventilati. Formare nuclei ristretti di allenamento |
Eliminare/ridurre fonti di contagio - Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione |
Tutti |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Gestione entrata/uscita operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori |
Orari di ingresso/uscita differenziati per turni Formare nuclei ristretti di allenamento |
Eliminare/ridurre fonti di contagio |
Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Revisione layout e percorsi |
Nuova e diversa circolazione interna Differenziare punti di ingresso e punti di uscita Uso delle scale Barriere “anti-respiro” per gli accompagnatori Simulare percorsi e flussi di spostamento delle persone |
Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio |
Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo |
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti |
Gestione dei casi sintomatici |
Luogo dedicato Procedure di sanificazione e intervento sui contatti |
Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione Garantire rapidità intervento sanitario |
Tutti |
|
Buone pratiche di igiene |
Dispositivi e gel igienizzante Aereazione locali Vietare uso dispositivi altrui Procedure informative Raccolta rifiuti e sanificazione |
Migliorare consapevolezza delle attività di prevenzione Migliorare contenimento del contagio Migliorare comportamento “sociale” nel sito sportivo |
Tutti |
|
Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nel sito sportivo |
Operatori sportivi non affetti da condizioni di salute preesistenti al rischio |
Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di “soggetto fragile” |
Tutti, come indicato dal medico competente |
|
Miglioramento sistema dei trasporti |
Mezzi singoli alternativi Navetta in uso all’organizzazione sportiva |
Migliorare prevenzione nei sistemi di trasporto |
Tutti |
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) |
Mascherine |
Corretto utilizzo |
Migliorare protezione personale |
Tutti; non usare unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico |
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) |
Visiere |
Corretto utilizzo |
Migliorare protezione personale |
Tutti, come possibile alternativa alle mascherine, in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico |
|
Guanti monouso |
Corretto utilizzo |
Migliorare protezione personale |
Operatori sportivi con difficile accesso a lavaggio mani o gel igienizzante, atleti in gara |
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva |
Attività di pulizia |
Periodicità definita - Specifica per le attrezzature di allenamento e gara |
Migliorare la protezione |
Tutti |
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva |
|
|
Migliorare la programmazione dell’attività di contenimento |
|
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva |
Attività di sanificazione |
Intervento straordinario |
Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre la probabilità di trasmissione |
Tutti |
Supporto psicologico |
Attività informativa Professionisti abilitati |
Comunicazione trasparente Colloqui personalizzati anche a “distanza” |
Migliorare il senso di appartenenza Migliorare stati di sofferenza psicologica Ridurre della conflittualità Favorire il rientro all’attività lavorativa |
Tutti, su richiesta del lavoratore o dello sportivo |
Informazione – Formazione - Addestramento |
Modalità di erogazione – Contenuti – Indicazioni organizzative
|
Erogazione della formazione Erogazione dell’addestramento |
Migliorare il senso di consapevolezza Fornire adeguati strumenti di conoscenza per massimizzare l’efficacia delle misure di contenimento Responsabilizzare all’uso dei dispositivi |
Tutti |
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi |
Tutela sanitaria in ambito sportivo
|
Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana (allegato 4) |
Tutela degli operatori sportivi - Prevenzione del contagio nel sito sportivo |
Tutti |
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi |
Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio |
Procedure di gestione - Procedure di monitoraggio nel sito sportivo in raccordo con le strutture sanitarie territoriali |
Migliorare efficacia della tutela sanitaria in ambito sportivo |
Tutti |
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dello stato di contagiosità |
Identificazione dello stato di esposizione al virus e dello stato di contagiosità |
Integrazione tra test sierologici e tamponi (allegato 4) |
Concedere accesso a campo di gioco con grande interazione sociale |
Sport predefiniti per alto livello di rischio |
3. La normativa regionale.
È sempre infine necessario verificare quanto previsto dalle singole Regione.
A titolo esemplificativo l’Emilia-Romagna (Delibera di Giunta regionale del 6/5/2020) ha previsto che
“l’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti”
ed ha chiarito nelle FAQ che
“Sia a livello dilettantistico che professionistico l’allenamento è sempre e comunque svolto in forma individuale”,
per poi esplicitare (diretta FACEBOOK del capo della segreteria politica della presidenza dell’Emilia-Romagna) che il concetto di attività individuale è legata alle modalità di esecuzione dell’attività che deve escludere qualsiasi interazione tra gli atleti, ma non all’organizzazione dell’attività di allenamento/corsistica che può avvenire in compresenza di più atleti a condizione che
- sia svolta esclusivamente all’aperto
- sia organizzata nel rispetto del distanziamento sociale
- sia precluso l’accesso a spazi in cui può avvenire contatto sociale quali spogliatoi, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti
- non si realizzi in ogni caso all’interno di palestre e piscine.
La Regione non interviene nel merito dei protocolli di sicurezza e viene annunciata l’adozione di specifici protocolli di sicurezza per lo svolgimento dell’attività sportiva. Ovviamente la valutazione dovrà essere diversamente definita in relazione alle modalità di organizzazione dell’attività: un conto è aprire un campo di tennis su appuntamento per gli allenamenti di due atleti, altro è organizzare corsi collettivi.
L’opportunità di riprendere subito le attività.
Abbiamo tutti bisogno di riprendere le attività sportive ma per le organizzazioni sportive diventa essenziale riflettere sui seguenti aspetti:
- le linee guida per le attività sportive aperte alla collettività saranno quelle qui esaminate o, si auspica, saranno rivisitate? È stata infatti annunciata la redazione del protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base;
- oltre ai protocolli di sicurezza per soci/tesserati/utenti, è necessario valutare l’aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che il datore di lavoro ha specifici obblighi in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici, quale si configura il rischio di contagio COVID, durante l’attività lavorativa. Si tratta in particolare di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo”. È anche vero però – come sottolineato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare del 13/3/2020 - che in questo caso il rischio non è connesso all’attività lavorativa organizzata per cui il datore di lavoro dovrebbe limitarsi a dare contezza della circostanza di aver tenuto conto delle valutazioni effettuate dalle Amministrazioni competenti e di aver implementato le misure di sicurezza dalle stesse indicate anche nella forma di appendice al documento di valutazione dei rischi;
- di quanto tempo potremmo avere bisogno per implementare questi protocolli di sicurezza?
- la sostenibilità economica della riapertura. E’ opportuno redigere un piano finanziario scettico per capire se l’associazione/società sportiva possa affrontare ora la riapertura stimando le spese di riorganizzazione, sanificazione inclusa, eventuali investimenti, i costi fissi, le eventuali rate dei mutui, i costi variabili legati all'utilizzo dell'impianto e allo svolgimento delle attività, gli eventuali canoni sospesi nei contratti concessione comunale e verificando se i propri soci/tesserati siano pronti a svolgere le attività in impianto sportivo, all’aperto o in futuro al chiuso, o se preferiscono gli allenamenti individuali in ambiente o/e l’attività corsistica con tutorial o lezioni web da realizzarsi a casa;
- se paghiamo i nostri collaboratori sportivi per esempio nel mese di maggio (il Ministro Spadafora nella diretta Facebook del 7/5/2020 assicura la copertura anche per il mese di maggio dell’indennità erogata da Sport e Salute), magari con un compenso forfettario mensile ridotto in rapporto all’attività svolta, gli stessi non accederanno a misure di integrazione al reddito relativamente a quel mese (nonostante la norma non dica questo, tale è l’indicazione fornita nella FAQ di Sport e Salute[i]);
- verificare che i certificati medici siano in corso di validità e che chi abbia contratto il COVID si sottoponga in ogni caso a nuova visita medica e presenti pertanto nuovo certificato medico.
Arsea Comunica n. 75 del 9/05/2020
[i] FAQ 62) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?
No, l’indennità è prevista per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo.
Lo staff di Arsea srl
Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.
I nostri uffici sono presenti a:
Bologna - Sede legale ed operativa
Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203
Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna
Reggio Emilia - Sede decentrata
c/o UISP Comitato Reggio Emilia
Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782
Si riceve su appuntamento.
Resta aggiornato sulle nostre novità
© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209