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Il Cura Italia diventa Legge: novità e conferme di interesse per gli enti senza scopo di lucro.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» è stato convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile.Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» è stato convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile.   

Si evidenziano qui alcuni aspetti del provvedimento di particolare interesse per le organizzazioni senza scopo di lucro:

-  proroga nell’esercizio delle deleghe, riforma dello sport inclusa (art. 1, comma 3 della L.24/4/2020 n.27);
-  proroga dell’approvazione dei bilanci (art. 35) e modifica degli statuti di APS, ODV, ONLUS;
-  rinvio nella rendicontazione dei progetti (art. 35);
-  novità per le organizzazioni della cooperazione internazionale (art. 35);
-  disciplina del 5 per mille (art. 35);
-  sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61);
-  biglietti per gli spettacoli: confermata la possibilità di trasformarli in voucher (art. 88);
-  gli affitti degli impianti sportivi (art. 95);
- le assemblee: proroga e video conferenza (art. 106).

1. Proroga nell’esercizio delle deleghe (art. 1, comma 3 della L.24/4/2020 n.27[i]) tra cui quelle di riforma dell’ordinamento sportivo.

La legge di conversione introduce una proroga per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 in considerazione dello stato di emergenza COVID 19. La norma non definisce quali ambiti di intervento debbano avere i decreti legislativi ma si ritiene nasca dalla consapevolezza che il Governo in questi mesi è stato totalmente assorbito dalla necessità di affrontare la pandemia e che pertanto sia necessario riservare altro tempo per poter procedere.

La proroga è configurata come mobile, cioè decorre dal termine di scadenza previsto da ciascuna disposizione di delega legislativa, in particolare viene concessa nei seguenti termini:

a) ai decreti i cui termini di adozione non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, la proroga è di tre mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
b) ai decreti i cui termini di adozione siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, la proroga è di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 27/2020.

Risulterebbero in particolare oggetto della proroga di tre mesi la L. 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (G.U. 16 agosto 2019, n. 191)[ii] così come le leggi annuali di delegazione europea, per il recepimento di direttive dell’Unione europea che potrebbero pertanto essere adottate entro novembre 2020.

2. Approvazione dei bilanci (art. 35)[iii] e modifica degli statuti di APS, ODV, ONLUS

Si conferma la possibilità per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS, iscritte nei rispettivi albi e registri, di modificare il proprio statuto per renderlo conforme ai requisiti contemplati dal Codice del Terzo Settore entro il 31 ottobre 2020, in luogo del termine che da ultimo era stato indicato nel 30 giugno 2020, usufruendo dei quorum previsti per le assemblee ordinarie. Sarà quindi possibile effettuare le modifiche anche in un momento successivo ma con l’obbligo di adottarle nel rispetto dei quorum delle assemblee straordinarie definiti dal rispettivo statuto.

Si conferma, altresì, la possibilità per le APS, ODV e ONLUS che avrebbero dovuto approvare il bilancio nel periodo emergenziale di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

La grande novità è rappresentata dalla possibilità per tutti gli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, quindi associazioni, fondazioni e comitati, nonché alla generalità degli enti non commerciali, di approvare il proprio bilancio entro il 31 ottobre 2020 qualora la scadenza fosse statutariamente prevista all'interno del periodo emergenziale anche in deroga quindi a previsioni di legge, regolamento o statuto.

3. Rinvio nella rendicontazione dei progetti (art. 35).

Sono prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Si segnala che le amministrazioni regionali potrebbero concedere un lasso temporale maggiore per la chiusura dei progetti sospesi dall’emergenza COVID previa richiesta, così come si rende necessario contattare gli altri enti finanziatori, come le Fondazioni bancarie, per chiedere le necessarie proroghe. Buona parte delle progettualità degli Enti del Terzo settore implicano forme di socialità che probabilmente anche nei prossimi mesi saranno da evitare.

4. Organizzazioni della cooperazione internazionale (art. 35).

Le Organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro riconosciuti come soggetti della cooperazione sociale (ex art. 26 della Legge 11/08/2014 n. 125) sono soggetti ad verifica periodica delle capacità e dell'efficacia degli interventi periodica da parte del c.d. Comitato congiunto. La periodicità di tale verifica passa, in via permanente, dall’essere biennale all’essere almeno triennale.

5. Disciplina del 5 per mille (art. 35).

Proroga per gli adempimenti del cinque per mille: le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 possono essere svolte entro il 31 ottobre 2020.

Per il solo anno 2020, il termine di un anno per la redazione del rendiconto relativo al 5xmille può essere redatto entro il più ampio termine di 18 mesi.

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato la firma di un decreto con il quale è stata reso disponibile il fabbisogno di cassa di 334 milioni di euro necessario al pagamento del cinque per mille 2018, che pertanto potrà avere inizio. Sul tema si segnala l’articolo di VITA del 30/04/2020.

6. La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61[iv]).

In sede di conversione in Legge l’articolo 61 è stato riformulato ma senza cambiarne sostanzialmente i contenuti per quanto concerne i soggetti senza scopo di lucro (in nota il testo a fronte del provvedimento). Proviamo qui a sintetizzarne i termini del provvedimento.

Il comma 1 sospende:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020: la locuzione “IVA in scadenza” fa presupporre che trattasi esclusivamente dell’IVA maturata nel mese di febbraio.

La disposizione si applica nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma riportata in nota, di cui si evidenziano:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS, Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal Codice del terzo settore.

Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall’articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973 non operate ai sensi del predetto articolo 1, comma 3, del DM 24 febbraio 2020.

Il comma 5 prevede una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio).

Mentre lo slittamento del versamento di ritenute e contributi al 30 giugno 2020 appare chiaro, non altrettanto si può dire rispetto al versamento dell’IVA. Si evidenzia infatti che il 16 maggio scade il termine di versamento dell’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo: ebbene la norma sospende esclusivamente il versamento dell’IVA maturata nel mese di febbraio da versare nel mese di marzo e nulla dice con riferimento all’IVA maturata nei mesi di gennaio e di marzo, ragionando evidentemente solo sull’IVA a liquidazione mensile. In via precauzionale si ritiene pertanto necessario versare l’IVA del primo trimestre entro il 18 maggio (il 16 cade di sabato) e non entro il più ampio termine del 30 giugno salvo che non intervenga un diverso orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la possibilità di versare in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.

Si segnala, infine, che la risoluzione n. 12/E dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in tema di proroga e sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus. Nel documento di prassi si precisa, in primo luogo, che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Sono, inoltre, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020. Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate.

7. Biglietti per gli spettacoli: confermata la possibilità di trasformarli in voucher (art. 88[v])

Resta invariata la possibilità per chi abbia acquistato biglietti ed abbonamenti, inclusi quelli relativi agli spettacoli sportivi, che non hanno avuto luogo a causa del blocco delle attività, di evitare il rimborso garantendo un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla emissione.

Non ci sono per ora novità rispetto al tema rimborso/riconoscimento di un voucher relativamente ai corrispettivi versati da soci/tesserati/utenti per partecipare ad attività sportive dilettantistiche così come a qualsiasi altra attività organizzata da altri enti associativi. Al tema abbiamo dedicato un approfondimento in Arsea Comunica n. 69 del 14/04/2020.

8. Gli affitti degli impianti sportivi (art. 95).

Rimane (purtroppo) inalterata la sospensione del canone di locazione e concessorio di impianti sportivi pubblici che potranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi “in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.

Bisogna segnalare in ogni caso che le Amministrazioni comunali potrebbero prevedere disposizioni che vengano maggiormente incontro alle esigenze del mondo sportivo. E’ il caso del Comune di Bologna la cui Giunta ha deliberato il 28 aprile di rivedere gli obblighi contrattuali esistenti con i gestori degli impianti sportivi di proprietà del Comune a seguito della sospensione di tutta l'attività sportiva organizzata dal 12 marzo scorso nel rispetto dei provvedimenti di contrasto al coronavirus (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa consultabile su http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2020/coronavirus-il-comune-di-bolognarinegozia-i-contratti-di-gestione-degli-impiantisportivi-per-dare-ossigeno-allo-sport?fbclid=IwAR27HUoPgu3zTQYRn5ePigfIx4-HJmrp8qZNu-y-5FHF_MOOpOCzaRma8P8).

Non è stata invece introdotta nel Cura Italia, neppure in sede di conversione in Legge, alcuna misura con riferimento ai contratti di utilizzo/locazione di impianti sportivi da parte di privati.

Si segnala però che il Ministro Spadafora ha dichiarato (nel corso della diretta Facebook del 27 aprile scorso) che saranno assunti provvedimenti in merito con il “Decreto aprile” che sarà adottato nella prossima settimana. Resta salva la possibilità di ridefinire i termini dell’accordo contrattuale come approfondito in Arsea Comunica n. 52 del 19/03/2020. Sul tema pertanto interverremo con i necessari chiarimenti.

9. Le assemblee: proroga e video conferenza (art. 106[vi]).

La disposizione conferma la possibilità di svolgere le assemblee entro il termine di 180 giorno, in luogo dei 120 ordinari così come la possibilità di svolgere l’assemblea stessa, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (su questo tema si rinvia a quanto anticipato con Arsea Comunica n. 58 del 28/03/2020 e con Arsea Comunica n. 47 del 18/03/2020).

Queste semplificazioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Con la legge di conversione è stato previsto che tali semplificazioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli Enti del Terzo Settore le quali sembra pertanto che possano scegliere se indire l’assemblea entro il 31 luglio con modalità anche solo telematica o se fruire della proroga al 31 ottobre 2020 di cui all’art. 35.

Arsea Comunica n. 70 del 4/05/2020 

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NOTE

[1] Art. 1 comma 3 – “In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10  febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di  entrata in vigore della presente  legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega”. 

[2] Si evidenzia che la Legge introduce le seguenti deleghe:

- art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore;
-art. 5, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
- art. 6, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
-art. 7, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l’accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ristrutturazione e ripristino o costruzione di impianti sportivi;
-art. 8, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile relativi (NB: non sono tutti, mancano per es. gli organismi paraolimpici) a vari organismi sportivi;
-art. 9, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali In taluni casi le previsioni di delega legislativa prevedono termini ulteriori per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (il cui termine è previsto in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo iniziale). Ad esempio, per quanto riguarda l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi che il Governo può adottare, risulterebbe oggetto della proroga di tre mesi disposta dalla disposizione in esame il termine della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 (strumenti assicurativi in agricoltura), il cui termine attuale di scadenza è il 28 aprile 2020. Per i decreti integrativi e correttivi dei provvedimenti adottati in attuazione dell'ultima legge di delegazione europea si veda infra.

[3] Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole «entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole «entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».
3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno del periodo emergenziale, come stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data ((del 31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. ((Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».

[4] Art.61

Versione antecedente

Versione adottata con la conversione in Legge

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1.  All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2.  Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a)  federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b)  soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c)  soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d)  soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e)  soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f)  soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g)  soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h)  soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i)  aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l)  soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m)  soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n)  soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o)  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p)  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q)  soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r)  alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c)  soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r)  soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.  Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4.  I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5.  Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  [5] Art.88 - Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

1. A seguito dell'adozione delle  misure  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di  ingresso  ai  musei  e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

[6]  Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti 

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, ((del codice civile,)) senza in ogni caso la  necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 

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