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CORONAVIRUS: l’aggiornamento dell’8 marzo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” alla cui lettura integrale si rinvia, soffermandoci nelle presenti note esclusivamente sugli aspetti di maggiore interesse per gli enti associativi. Per alcune considerazioni di carattere generale si rinvia ad Arsea Comunica n. 33 del 7/03/2020.

Il provvedimento interviene sia con riferimento a tutto il territorio nazionale che ai territori che rientrano nella c.d. zona rossa.

 

PAR. 1 - PREMESSE

Le misure indicate trovano applicazione fino al 3 aprile salvo:

1) il diverso termine previsto per le c.d. attività scolastiche nelle zone non rosse;

2) misure più restrittive previste con ordinanza delle Regioni, come nel caso della Regione Emilia-Romagna (vedi par. 4);

3) indicazioni di natura diversa contenute negli statuti e norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sotto il profilo sanzionatorio si ricorda che chi non rispetta le prescrizioni è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 650 del Codice penale secondo cui “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecento sei euro”. Nel caso in cui una persona contagi altri essendo consapevole di essere affetta dal virus, si ritengono sussistere i presupposti del reato di lesione personale di cui all’art. 582 del Codice penale che prevede la reclusione fino a tre anni salvo le aggravanti di cui all’art. 583 che possono portare alla reclusione fino a sette anni.

Rispetto ai controlli il Decreto prevede che “il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”. Sul tema è intervenuta la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8/3/2020, illustrata sul sito istituzionale alla pagina https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/direttiva-prefetti-lattuazione-dei-controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato.

 

PAR. 2 - LE REGOLE CHE VALGONO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SALVO LE DISPOSIZIONI PIU’ RIGOROSE PER “I TERRITORI A CONTENIMENTO RAFFORZATO”.

Attività lavorative.

Si raccomanda ai datori di lavoro, qualora sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie o di ricorrere al telelavoro.

Attività sportive agonistiche.

Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e relativi allenamenti non sono sospesi se:

- svolti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

- le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Il Governo non ha ancora chiarito quali siano gli accertamenti da effettuare.

E’ sempre salva la facoltà delle Federazioni sportive nazionali di sospendere l’attività, come previsto in diversi casi.

 

Attività sportive e motorie di base.

Possibili se svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo purché sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Attività formative.

Anche quelle organizzate da privati, incluse le associazioni, sono sospese fino al 15 marzo 2020.

 

Manifestazioni ed eventi.

Sospesi sia in luogo pubblico che privato.

 

Attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Sospese.

 

Musei e altri istituti e luoghi della cultura.

Sospeso l’accesso.

 

Attività di ristorazione e bar.

Possibile – a differenza dei pub - senza limitazioni di orario a condizione che il gestore faccia rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

 

PAR. 3 - LE REGOLE CHE VALGONO NEI TERRITORI A CONTENIMENTO RAFFORZATO (C.D. “ZONA ROSSA”).

Il Decreto amplia l’area soggetta a misure urgenti di contenimento del contagio. Vi rientrano ora:

1) tutta la Regione Lombardia;

2) per quanto concerne l’Emilia-Romagna, le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia e Rimini;

3) per quanto concerne le Marche, le Province di Pesaro e Urbino;

4) per quanto concerne il Piemonte, le Province di Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;

5) per quanto concerne il Veneto, le Province di Padova, Treviso e Venezia.

In via preliminare si evidenzia che l’art. 5 del DPCM prevede che le misure che riguardano tutto il territorio si applicano anche a queste aree quando le prescrizioni risultino più rigorose.

 

Attività lavorative.

Nel Decreto si legge che:

1) bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”;

2) si “raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie” salvo il ricorso al lavoro a distanza.

La disposizione non chiarisce quando si possa parlare di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ma il Ministero dell’Interno, con la Direttiva del 8/3/2020, ha chiarito che le motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità o i motivi di salute che giustificano gli spostamenti sono “da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”, autocertificazione soggetta a possibili verifiche.

Resta il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

 

I controlli sulla mobilità.

Rispetto ai controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità, sempre la Direttiva del Ministero dell’Interno, specifica che avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti nei seguenti termini:

- per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;

- per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;

- negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso;

- analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

 

Attività sportive

Il DPCM del 4/3/2020 distingueva tra attività agonistiche e non agonistiche mentre l’odierno provvedimento restringe ulteriormente il concetto.

Sono infatti “sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati” restando “consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, e delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta  che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la presenza di pubblico”.

Gli atleti che si possono allenare e che possono partecipare alle competizioni sono pertanto esclusivamente i professionisti e quelli di determinate categorie e l’attività è in ogni caso subordinata alla circostanza sia svolta senza pubblico e che le società sportive effettuino, attraverso il proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 

Negli altri casi gli eventi e le competizioni sportive sono sospesi. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi e piscine, al di là dell’utilizzo dell’impianto esclusivamente per gli sportivi professionisti e di alta categoria sopra descritti.

 

Attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Ogni attività – non solo le manifestazioni e gli eventi – sono sospese in questi luoghi.

 

Attività formative organizzate anche da enti privati

Sono sospesi i servizi fino al 3 aprile.

 

Fruizione di beni culturali

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

 

Attività di ristorazione e bar

Consentite esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (...) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

PAR. 4 - LE REGOLE IN EMILIA – ROMAGNA

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale di ieri la Regione Emilia-Romagna ha adottato un’Ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 ai sensi della quale le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b, q, e s del DPCM 8/3/2020 si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dalla data del 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Questo significa che in tutta la Regione

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti.

Si prevede inoltre che al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità

Particolari misure di igiene sono richieste a barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing: quando sono a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

 

Arsea Comunica n. 35 del 09/03/2020

 

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