Per quanto concerne i corrispettivi da biglietteria la risposta è no, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 506 del 10/12/2019 in quanto queste informazioni arrivano già all’Agenzia delle Entrate dalla SIAE.
Per l'attività di spettacolo - e per quelle ad esse connesse - l’articolo 74 quater del DPR IVA prevede infatti che la certificazione dei corrispettivi, inerenti alle prestazioni indicate nella tabella C del DPR IVA, avvenga emettendo, mediante misuratori o biglietterie automatizzate, un titolo di accesso.
I dati dei titoli di accesso devono quindi essere trasmessi alla SIAE attraverso un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:
- i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, terzo comma, del DM 23 marzo 1983;
- l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
- i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
- il numero degli ingressi effettuati.
La SIAE provvede successivamente a trasmettere all’anagrafe tributaria queste informazioni e pertanto la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dell’associazione sarebbe un duplicato.
Cosa devono indicare i titoli di accesso?
I misuratori o biglietterie automatizzate devono rilasciare un biglietto che presenta queste informazioni:
1) i dati previsti per gli scontrini fiscali dall'articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;
2) natura dell'attività esercitata,
3) data e ora dell'evento;
4) luogo, impianto e sala dell'evento;
5) numero e ordine di posto;
6) natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento;
7) corrispettivo per l'attività di spettacolo;
8) indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento;
9) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
10) eventuali prestazioni accessorie;
11) dati del soggetto emittente;
12) sigillo fiscale.
Cosa deve fare l’associazione che effettua altre prestazioni di servizi/cessioni di beni di natura commerciale non soggette a fatturazione?
L’esonero vale esclusivamente per i biglietti di ingresso agli spettacoli: per le altre entrate commerciali tradizionalmente documentate con scontrino o ricevuta fiscale rimane invece aperto il tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale adempimento trova disciplina nell’art. 2 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 ed è previsto a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate per le quali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente. In sostanza il contribuente è chiamato a memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
Arsea Comunica n. 103 del 11/12/2019
Lo staff di Arsea
Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.
I nostri uffici sono presenti a:
Bologna - Sede legale ed operativa
Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203
Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna
Reggio Emilia - Sede decentrata
V.le Timavo, 95
42123 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/431593
Fax: 0522/332782
Modena - Sede decentrata
Viale IV Novembre, 40h
41123 Modena (MO)
Tel. 059/348811
Si riceve su appuntamento.
Resta aggiornato sulle nostre novità
© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209