Chi effettua donazioni a sostegno dello spettacolo beneficia di uno “sconto” fiscale. A prevederlo è l’articolo 15 del TUIR, ai sensi del quale “dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato”.
Una associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica operante nel settore dello spettacolo interpella l’Agenzia delle Entrate per sapere se si possa applicare la norma agevolativa anche nel caso in cui i fondi, anche solo in parte, non siano utilizzati direttamente dall’associazione ma siano trasferiti ad altro soggetto per la realizzazione sempre di attività spettacolistiche (nel caso di specie eventi musicali).
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione datata 12 maggio 2017, n. 59/E) ritiene che il trasferimento delle risorse raccolte ad un soggetto terzo per la realizzazione delle attività indicate all’articolo 15 non incida sul regime agevolato dell’erogazione liberale effettuata, “fermo restando che, ai sensi del medesimo articolo 15 lett. i), "le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato", e, di conseguenza, sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo, da parte del soggetto a cui sono trasferite le erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Resta inteso che l'associazione istante, con riferimento alle erogazioni trasferite all’altro soggetto non potrà a sua volta usufruire né dell'art-bonus di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, né della detrazione di cui al citato articolo 15 del T.U.I.R., non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.
Arsea comunica n.42 del 29/05/2017Lo staff di Arsea
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