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Controlli agli enti del Terzo settore: come funzionano e cosa verrà verificato

Con il Decreto 7 agosto 2025, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore. A tale disciplina è stata data concreta attuazione attraverso il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, che ha approvato i modelli di verbale utilizzati nelle attività di verifica.

Sono stati adottati in particolare i modelli relativi:

nonché il modello di verbale di mancato controllo per irreperibilità dell'ente.

È opportuno evidenziare, sin da subito, che tali verifiche non esauriscono il sistema dei controlli cui possono essere sottoposti gli ETS. Restano infatti ferme le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale, le attività ispettive di altre amministrazioni pubbliche e, soprattutto, i controlli dell'Amministrazione finanziaria.


Chi effettua i controlli ordinari?

Il sistema di vigilanza delineato dal decreto si fonda su una collaborazione tra Ministero, Uffici del RUNTS e soggetti autorizzati.

I controlli ordinari possono essere svolti:

  • dai soggetti autorizzati nei confronti degli enti aderenti;
  • dai soggetti autorizzati che abbiano stipulato specifiche convenzioni con altre reti associative o con i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
  • dai soggetti autorizzati che, in forza di apposite convenzioni con gli Uffici del RUNTS, controllano anche enti non aderenti;
  • direttamente dagli Uffici del RUNTS nei casi residui.

Tra i soggetti autorizzati rientrano le Reti Associative Nazionali (RAN)[i], che possono avvalersi anche delle proprie articolazioni territoriali, pur mantenendo la responsabilità dell'attività svolta, nonché i CSV accreditati.

Per gli enti aderenti a più soggetti autorizzati, il controllo verrà effettuato dal soggetto scelto dall'ente mediante l'apposita funzionalità disponibile nel RUNTS. In mancanza di una scelta espressa, sarà competente il primo soggetto risultante dalle informazioni presenti nel Registro.


Chi può svolgere materialmente le verifiche?

Le persone incaricate dei controlli devono possedere specifici requisiti di professionalità e indipendenza.

In particolare, devono:

  • aver frequentato con esito positivo uno dei corsi di formazione previsti dal decreto;
  • possedere almeno tre anni di esperienza in attività di revisione, controllo, gestione o consulenza in favore di enti del Terzo settore o in materia di Terzo settore;
  • appartenere a una delle categorie indicate dall'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Quest'ultima disposizione fa riferimento agli iscritti nel registro dei revisori legali, agli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministero della Giustizia e ai professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I corsi di formazione devono avere una durata non inferiore a quaranta ore e si concludono con una prova finale. Per il mantenimento delle competenze sono inoltre previsti percorsi di aggiornamento della durata minima di venti ore.


Quali enti sono soggetti a queste verifiche?

I controlli disciplinati dal decreto riguardano esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV);
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  • Enti Filantropici;
  • Altri Enti del Terzo Settore;
  • Fondazioni del Terzo Settore.

Le verifiche possono interessare anche enti in liquidazione volontaria o in concordato preventivo.

Sono invece esclusi:

  • le imprese sociali, già sottoposte alla vigilanza prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. 112/2017;
  • le società di mutuo soccorso, per le quali opera una disciplina speciale.


Controlli ordinari: cosa verrà verificato?

I controlli ordinari hanno periodicità triennale e rappresentano il principale strumento di monitoraggio della permanenza dei requisiti necessari per mantenere la qualifica di ETS.

I controlli straordinari, invece, possono essere disposti in qualsiasi momento quando emergano particolari esigenze di approfondimento oppure a seguito di segnalazioni provenienti da altre amministrazioni.

Un aspetto interessante riguarda gli enti di minori dimensioni. Gli ETS che, nel triennio precedente il controllo, abbiano depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro beneficiano infatti di un percorso semplificato e devono compilare soltanto una parte del questionario ispettivo[ii].

Le verifiche potranno essere svolte mediante semplice esame documentale oppure attraverso accessi presso la sede dell'ente, alla presenza di un suo rappresentante.


Le principali aree oggetto di verifica

Analizzando il modello di verbale emerge con chiarezza cosa i controllori andranno concretamente a verificare.

1. Permanenza dei requisiti di ETS

Sarà innanzitutto verificata l'assenza di condizioni ostative al mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore.

2. Attività di interesse generale

Occorrerà dimostrare di avere effettivamente svolto le attività di interesse generale indicate nello statuto e coerenti con la sezione del RUNTS nella quale l'ente risulta iscritto.

3. Attività diverse

Qualora l'ente abbia svolto attività diverse da quelle di interesse generale, verrà verificato:

  • che lo statuto le consenta;
  • che siano state effettivamente secondarie e strumentali;
  • che eventuali superamenti dei limiti siano stati tempestivamente segnalati.

4. Divieto di distribuzione degli utili

Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e risorse dell'ente.

5. Bilanci e bilancio sociale

I controllori verificheranno che:

  • il bilancio sia stato redatto secondo gli schemi ministeriali;
  • il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia conforme alle linee guida e regolarmente pubblicato.

6. Obblighi di trasparenza

Per gli enti che superano le soglie previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore verrà verificata la pubblicazione sul sito internet dei compensi, emolumenti e corrispettivi attribuiti agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e agli associati interessati[iii].

7. Libri sociali

Un capitolo particolarmente significativo del verbale riguarda i libri sociali.

Viene precisato che il libro associati deve essere progressivamente numerato e contenere l'anagrafica completa, le date di ammissione e quelle di eventuale recesso o esclusione.

Per quanto riguarda il libro verbali assembleari, viene espressamente richiesto che siano riportati anche i verbali delle assemblee andate deserte in prima convocazione, aspetto spesso trascurato nella pratica.

Anche il libro verbali dell'organo amministrativo dovrà documentare le principali decisioni gestionali assunte dall'ente.

8. Volontari e lavoratori

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione delle risorse umane.

Nel caso di ODV e APS si verificherà il rispetto del principio secondo cui il numero dei lavoratori impiegati non può prevalere su quello dei volontari.

Per questi ultimi saranno oggetto di verifica:

  • il registro dei volontari;
  • la copertura assicurativa obbligatoria;
  • il corretto rimborso delle spese sostenute;
  • il rispetto delle procedure previste dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

9. Governance e organi sociali

Saranno esaminati composizione e funzionamento degli organi dell'ente, verificando:

  • il rispetto dei requisiti previsti per la specifica tipologia di ETS;
  • l'eventuale corresponsione di indennità di carica;
  • la corretta nomina dell'organo di controllo e del revisore, quando obbligatori.

10. Rapporti con il RUNTS

L'ispezione riguarderà anche gli adempimenti verso il Registro, con particolare riferimento al deposito tempestivo:

  • del bilancio;
  • del bilancio sociale;
  • dei rendiconti delle raccolte fondi;
  • delle altre comunicazioni obbligatorie.


Cosa accade se emergono irregolarità?

Le irregolarità possono essere:

  • sanabili, quando l'ente può correggere la situazione entro il termine assegnato;
  • non sanabili, quando riguardano violazioni non suscettibili di regolarizzazione.

In entrambi i casi l'ente dispone di quindici giorni dalla notifica del verbale via PEC per presentare osservazioni e controdeduzioni attraverso il portale RUNTS.

Se le irregolarità vengono eliminate, il procedimento si conclude con il rilascio dell'attestazione di avvenuto controllo.

In caso contrario possono essere avviati:

  • un controllo straordinario;
  • una diffida a regolarizzare;
  • il procedimento di cancellazione dal RUNTS.

Per le fondazioni, inoltre, possono essere formulate specifiche proposte riguardanti la sostituzione degli amministratori o il commissariamento dell'ente.


L'esito finale del controllo

All'esito delle verifiche, gli Uffici del RUNTS potranno adottare i provvedimenti previsti dal Codice del Terzo Settore, ossia

a) cancellazione della ODV o della APS dal registro quando il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo e non viene integrato entro un anno e non viene formulata richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo;

b) cancellazione dell’ETS dal RUNTS in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie quando l’ETS non abbia provveduto nei termini - non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni – decorrenti dalla notifica della diffida. L’Ufficio può altresì applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, con riduzione ad un terzo se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, mentre se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo;

c) cancellazione anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In definitiva, il nuovo sistema di controllo non si limita a verificare la correttezza formale degli adempimenti, ma mira ad accertare che l'ente continui a possedere, nella sostanza, le caratteristiche che giustificano il riconoscimento della qualifica di ETS. Per gli amministratori diventa quindi essenziale non solo rispettare gli obblighi documentali, ma anche mantenere una gestione coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano il Terzo settore.


Arsea comunica n. 76 del 17/9/2026

 

Francesca Colecchia

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