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Elezioni in una associazione sportiva dilettantistica? Quali adempimenti?

Con la periodicità prevista dallo statuto, è necessario procedere all’elezione dei componenti dell’organo amministrativo, denominato Consiglio Direttivo o con altra diversa locuzione.

In applicazione del principio di sovranità assembleare, l’elezione dell’organo amministrativo compete all’assemblea ordinaria. A tal fine, è preliminarmente necessario verificare quanto previsto dallo statuto e dall’eventuale regolamento interno con riferimento ai seguenti aspetti:

  1. periodicità della carica: ogni quanto tempo deve essere rinnovato l’organo amministrativo;
  2. requisiti dei candidati: eventuali requisiti soggettivi previsti per l’accesso alla carica e assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o dalle disposizioni dell’organismo sportivo affiliante;
  3. modalità di presentazione delle candidature: eventuali vincoli statutari o regolamentari (termini di presentazione, obbligo di liste, modalità di candidatura, ecc.);
  4. convocazione dell’assemblea: verifica che il Consiglio Direttivo abbia convocato l’assemblea ordinaria (salvo diversa previsione statutaria) nel rispetto delle modalità previste da statuto e regolamento, assicurando altresì la corretta conservazione della convocazione agli atti.

Successivamente, occorre predisporre il verbale dell’assemblea elettiva, sia in prima convocazione sia, in caso di mancato raggiungimento del quorum, in seconda convocazione. Entrambi i verbali devono essere debitamente conservati agli atti dell’ente.

Qualora sia variato il legale rappresentante, è necessario procedere all’aggiornamento dell’anagrafica tributaria all’Agenzia delle entrate mediante:

  • Modello AA5/6 se l’ente è titolare del solo codice fiscale;
  • Modello AA7/10 se l’ente è titolare di partita IVA.

La variazione deve essere inoltre comunicata al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il relativo regolamento prevede che ogni modifica o aggiornamento dei dati dell’ente — inclusa la composizione degli organi sociali — debba essere trasmessa tramite apposita dichiarazione, per il tramite dell’organismo sportivo di affiliazione oppure, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Per le associazioni dotate di personalità giuridica è richiesto il deposito del verbale assembleare da cui risulti la modifica della composizione degli organi statutari. In assenza di una specifica previsione sul termine, si ritiene applicabile anche in questo caso il termine del 31 gennaio dell’anno successivo.

Si ricorda infine che, per ciascun ente sportivo dilettantistico, devono essere correttamente indicati i componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi previsti dallo statuto, specificando per ciascun soggetto:

  • Dati anagrafici (C1): codice fiscale, nome e cognome;
  • Carica e durata (C2): tra quelle previste, ossia Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Amministratore delegato, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore.

Per approfondimenti vi consigliamo la guida in abbonamento “In associazione dobbiamo eleggere il nuovo Consiglio Direttivo: come dobbiamo procedere? Edizione 2026” in cui vengono affrontati i seguenti argomenti:

1. chi può partecipare all’assemblea;

2. l’istituto della delega;

3. come convocare l’assemblea elettiva;

4. l’individuazione dei candidati e l’ammissibilità della candidatura;

5. come si deve svolgere l’assemblea;

6. gli adempimenti connessi all’elezione;

7. il passaggio di consegne.

Arsea comunica n. 45 del 17 giugno 2026 

 

Francesca Colecchia

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