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CU2026: scadenza di presentazione e alcune peculiarità del lavoro sportivo

Anche quest’anno nel mese di marzo inizia la campagna di predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche 2026 relative a compensi pagati nell’esercizio solare 2025, analizziamo le diverse tempistiche di presentazione e alcune peculiarità legate al lavoro sportivo.

Termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uni­che è:

- Il 16 marzo 2026 per le certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato e per le prestazioni di lavoro autonomo non professionale;

- Il 30 aprile 2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rap­porti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;

- Il 31 ottobre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiara­zione dei redditi precompilata.

Tra i redditi oggetto di certificazione che devono essere trasmesse entro il prossimo 16 marzo rientrano anche:

- Le collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo dilettantistico;

- Le collaborazioni amministrative gestionali in ambito sportivo dilettantistico;

- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale;

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo­drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

La “cassa allargata” per le certificazioni in ambito sportivo dilettantistico

Per quanto riguarda la certificazione dei compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica trova applicazione, come previsto per il lavoro dipendente ed assimilato, il c.d. principio della “cassa allargata”, ovvero i compensi pagati entro il 12 gennaio 2026, se relativi a prestazioni erogate nell’anno solare 2025, rientrano tra i redditi da inserire nella CU2026. Se, invece, il compenso per prestazioni lavorative relative a prestazioni eseguite nell’anno solare 2025 sono state pagate dopo il 12 gennaio 2026 rientreranno nei compensi da certificare nel 2027, e parteciperanno alla determinazione della soglia di esonero contributivo di 5.000 euro relativa al 2026.

Franchigia previdenziale lavoro sportivo e amministrativo gestionale

Per quanto riguarda i compensi per collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo e per le collaborazioni amministrativo gestionali è prevista una franchigia di 5.000 euro ai fini previdenziali.

A tale franchigia non concorrono solo le sopra citate tipologie di compenso ma anche i rimborsi spesa forfettari in ambito sportivo ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale che a loro volta godono di una soglia di esenzione previdenziale di 5.000 euro, come previsto dalla Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023. 

Prestazioni sportive dei volontari

Il D.lgs. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo ha introdotto all’art. 29 la possibilità di riconoscere ai volontari dei rimborsi forfettari: i volontari vengono individuati dalla normativa come le persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Tali rimborsi forfettari non devono essere confusi con i rimborsi documentati a piè di lista.

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari alle seguenti condizioni:

- le spese siano sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili;

- in rimborsi forfettari siano erogati per prestazioni in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

- purché' le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a abbino definito, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali prestazioni non rappresentano un reddito da lavoro, di conseguenza non sono soggette normalmente a certificazione, però nel caso in cui la persona abbia percepito dal medesimo ente sportivo sia compensi sportivi soggetti a certificazione sia rimborsi spese forfettari, allora nella CU2026 relativa ai compensi soggetti a certificazione nella sezione 3-bis - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate tali rimborsi dovranno essere indicati separatamente e parteciperanno alla determinazione della franchigia previdenziale di 5.000 euro prevista dalla normativa.

Altra ipotesi in cui la certificazione dei rimborsi forfettari è da assoggettare a certificazione è relativa all’ipotesi in cui il volontario con l’ente abbia preso rimborsi forfettari che siano stati assoggettati a ritenuta previdenziale in quanto il volontario aveva certificato il superamento della soglia di 5.000 euro di esonero a causa di altri redditi che avevano concorso al superamento della soglia con altro ente.

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.

Se la ritrasmissione di una CU - inviata entro i termini ma scartata o trasmessa con dati errati - viene ritrasmessa entro 5 giorni dal termine di scadenza originario non è prevista applicazione di sanzioni, mentre la sanzione sarà di euro 33,33 se la ritrasmissione della CU corretta avverrà entro 60 giorni dalla data di scadenza, con un massimo di euro 20.000 per sostituto d’imposta.

 

Arsea Comunica n. 16 del 13/03/2026

Alessandro Mastacchi

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