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Disciplina del lavoro e dei premi in ambito sportivo: chiarimenti dall'agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, interpellata dal CONI, ha offerto con la Consulenza giuridica 956 – 13/2024successivamente pubblicata come Risposta n. 14 del 30/09/2025, una serie di chiarimenti in ordine all’applicazione di alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Si tratta in particolare della disciplina dei seguenti aspetti:

1) trattamento fiscale dei collaboratori autonomi sportivi: l’Agenzia conferma che anche con riferimento a questa tipologia di collaboratori trova applicazione la fascia di esenzione fiscale di 15.000 euro per cui le ritenute si applicano solo sull’importo eccedente;

2) trattamento fiscale dei collaboratori autonomi sportivi che hanno optato per il regime forfettario. L’Agenzia conferma che il coefficiente di reddittività (il 5% o 15%) si applica ai compensi percepiti al netto dell’importo di 15.000 euro ma i primi 15.000 euro concorrono alla formazione del plafond per verificare se il regime forfettario è opzionabile;

3) disciplina dei premi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) se il premio sportivo è un premio di risultato, in quanto riconosciuto ad un atleta contrattualizzato, il premio viene attratto nella disciplina fiscale del reddito di lavoro prodotto e quindi non si applica la ritenuta a titolo di imposta;

b) se il premio viene corrisposto direttamente alle società sportive di appartenenza, non rientra tra quelli per i quali è possibile applicare la ritenuta a titolo di imposta;

c) se l’atleta è uno sportivo professionista che riceve però un premio legato all’attività a squadre nazionali che rientra in ambito dilettantistico, al premio si applica la ritenuta a titolo di acconto;

d) con riferimento ai premi erogati non è prevista l’emissione della certificazione unica (CU) ma le somme erogate devono essere riportate nel modello 770 (Quadro SH, Prospetto G – cfr. istruzioni per la compilazione del modello 770/2025), avendo cura di indicare la ritenuta operata, ai sensi dell’articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella terza sezione del quadro ST;

4) agevolazioni IRAP. Visto il dato letterale della previsione normativa, non rilevano ai fini Irap i singoli compensi di importo inferiore a 85.000 euro, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a detto importo rileva per intero ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell’ente erogatore.

Arsea comunica n. 100 del 24/09/2025

Francesca Colecchia

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