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A che punto è la riforma dello sport?

Come è noto la legge delega 86/2019 di riforma dello sport ha filiato cinque decreti legislativi attuativi, ossia:

1) il 36/2021, recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

2) il 37/2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

3) il 38/2021 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

4) il 39/2021 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

5) il 40/2021 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Questi decreti a loro volta prevedono importanti provvedimenti attuativi diversi dei quali non ancora adottati: si pensi al decreto che deve definire i limiti entro cui gli enti sportivi possono svolgere attività diverse perché queste si possano definire secondarie; l’attesissimo decreto che deve definire le modalità di elaborazione del libro unico del lavoro attraverso il Registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); le disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori; la definizione della disciplina dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi come quella recante le tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi. Per un esame esaustivo si rinvia alle successive schede.

Accanto ai provvedimenti ancora mancanti, si segnalano diversi dubbi interpretativi su cui è urgente un intervento delle Amministrazioni preposte. Senza essere esaustivi, si ricorda che:

1) con il DPCM del 21/02/2024 è stato introdotto un primo elenco di mansioni che possono caratterizzare il “lavoratore sportivo” oltre alle figure già tipizzate dal DLgs 36/2021. E' indispensabile e urgente però procedere ad una armonizzazione con riferimento a figure trasversali a tutte le FSN/DSA/EPS considerato che attualmente alcune figure sono previste nell'elenco di una FSN ma non delle altre (sul tema si rinvia a Arsea Comunica n. 24 del 22/02/2024);

2) secondo alcuni interpreti il lavoro autonomo occasionale non si configura come lavoro sportivo. A parere della scrivente l’articolo 25 del DLgs 36/2021 nel prevedere che “Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile” afferma tale possibilità. D’altro canto si è voluto specificare – con il correttivo introdotto dall’articolo 1, comma 17, lettera c), del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 – che “3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, per cui è solo la prestazione occasionale, di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ma meglio nota per i voucher attraverso cui viene retribuita, che si applicano le regole ordinarie e non le disposizioni speciali del lavoro sportivo. Si auspica in ogni caso un chiarimento;

3) con riferimento allo svolgimento di attività diverse, ci si chiede se gli enti del terzo settore che si qualificano come enti sportivi possano comunque avvalersi dell’art. 9 del DLgs 36/2021 ai sensi del quale "1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1", ossia di non computare i relativi ricavi nel rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse. Il disegno di legge A.C. 1532 ter – A, recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore, all’art.4, si esprime in tal senso: si attende l’approvazione definitiva del documento;

4) sempre con riferimento alla gestione di impianti sportivi, ci si chiede se la concessione di spazi sportivi ai propri associati/tesserati e ad organizzazioni affiliate al medesimo organismo sportivo riconosciuto dal CONI possa comunque accedere alla decommercializzazione del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del TUIR, anche alla luce delle indicazioni che l'Agenzia delle entrate FVG aveva fornito nell'ambito del Protocollo d’intesa Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G. e Comitato Regionale Coni del F.V.G. nel 2014. In tale documento si evidenziava che "detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti: a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (…) fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”; c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Per quanto concerne il requisito della “diretta attuazione degli scopi istituzionali” - che nell’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972 viene definito “conformità alle finalità istituzionali” – la Circolare n. 124/E del 12.05.1998 ha chiarito che “l'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n. 467, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un'autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" non è quella genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.” Nel caso in esame occorre chiedersi, quindi, se la concessione della  palestra/centro sportivo ad altra ASD (affiliata alla stessa Federazione) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggio, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali";

5) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che l’articolo 33 prevede che “Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, ci si chiede se gli enti sportivi dilettantistici che abbiano esclusivamente collaboratori titolari di partita iva, collaboratori sportivi coordinati e continuativi con compensi annui non superiori ai 5.000 euro e volontari possano limitarsi ad effettuare la valutazione dei rischi, adottare le misure di sicurezza, informare collaboratori e fruitori dell’impianto sportivo in merito ai rischi dell’attività e delle misure di sicurezza, verificare l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi oltre a

- espletare gli adempimenti antincendio al verificarsi dei presupposti indicati dal DPR 1° agosto 2011 n. 151;

- acquisire la certificazione medica dei praticanti l’attività sportiva (ex DM 18/02/1982 per l’attività agonistica; DM 4/03/1993 per l’attività sportiva agonistica dei disabili; art. 3 del DM 24/04/2013 per l’attività sportiva non agonistica; DM del 28/02/2018 per quanto concerne l’esonero dall’obbligo di acquisire il certificato medico per gli atleti di età inferiore ai sei anni; art. 4 del DM 24/04/2013 per l’attività non agonistica ma ad alto impatto cardiovascolare diretta a non tesserati);

- dotarsi di defibrillatori automatici o semiautomatici e di disporre di persone formate al relativo utilizzo (l’art. 5 del DM 24/04/2013). 

Si auspicano inoltre provvedimenti che possano consentire agli organismi sportivi affilianti di organizzare la formazione in materia di sicurezza, di accedere a contributi pubblici per garantire tale formazione e di poter distaccare presso le affiliate, a loro richiesta, persone specificatamente formate come rappresentanti dei lavoratori;

6) in materia di premi si ritengono indispensabili chiarimenti. L'art. 36 del DLgs 36/2021 prevede che "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" per cui i premi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%. L'art. 14 del DL 2015/2023 ha previsto che "2 quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6 quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte". La disciplina agevolativa si applica esclusivamente agli atleti e tecnici che sono componenti delle squadre nazionali in manifestazioni nazionali e internazionali o quella indicazione è solo a titolo esemplificativo?

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Qui di seguito le tabelle riepilogative delle norme che rinviano a provvedimenti attuativi ed i provvedimenti che ad oggi risultano adottati.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67) - Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

 DLgs 36/2021 - Rinvio a provvedimenti attuativi  Provvedimento attuativo   Termine 
 

Art. 9 - Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

   Non indicato 
 

Art. 10 - Riconoscimento ai fini sportivi

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva. 

   Non indicato 
 

Articolo 19 - Benessere degli animali impiegati in attività sportive

4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4. 

  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 23 Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 

  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 24 - Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione 

  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 25  Lavoratore sportivo

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. 

Dpcm mansionario 22/1/2024   
 

Articolo 25 Lavoratore sportivo

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 

  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 25 - Lavoratore sportivo

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8 ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023  
 
 

Articolo 25 - Lavoratore sportivo

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 

  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 [ossia la comunicazione di instaurazione del rapporto] ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 [ossia la tenuta del libro unico del lavoro che può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente].  

Si attende il decreto relativo al LUL. Si segnala che il sistema consente la predisposizione dell’UNIEMENS ma non la relativa trasmissione   
 

Articolo 30 - Formazione dei giovani atleti

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. 

  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 30 - Formazione dei giovani atleti

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società , per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. 

   
 

Articolo 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. 

  Regolamenti di FSN e DSA da adottare entro il 31 dicembre 2023, in mancanza decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport 
 

Articolo 32 - Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

. (…) Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli 

  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Articolo 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. 

  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2021 
 

Art. 34 - Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 

   
 

Articolo 35 - Trattamento pensionistico

8 septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8 sexies, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e (8 sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8 decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»). 

Dpcm contributo associazioni societa dilettantistiche 29/12/2023 pubblicato in GU 8/3/2024   

Articolo 39 - Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 («Fondo per il professionismo negli sport femminili»), nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 e del 15 settembre 2022, concernente le modalità di accesso al Fondo di cui all’art. 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36   
 

Articolo 41 - Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 

   
 

Articolo 43 - Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 

   
 

Articolo 43 - Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 

  entro tre mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 36/2021 
 

Articolo 44 - Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 

   
 

Articolo 45 - Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni. 

   
 

Articolo 45 - Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 

   
 

Articolo 47 - Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);

c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 

   
 

Articolo 50 bis 2 Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo

1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;

b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;

c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;

d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio. 

 

D.lgs. n. 120 del 06/11/2023 art. 1, comma 39

Definizione dell’organizzazione, delle modalità di funzionamento e della composizione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo istituito presso il Dipartimento dello sport 

 


DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67). - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

DLgs 37/2021 - Rinvio a provvedimenti attuativi 
 Provvedimento attuativo   Termine 
 

Articolo 4 - Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi. 

  entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 37/2021. Nell’attesa dell’adozione del decreto, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 
 

Articolo 5 - Contratto di mandato sportivo

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 

   
 

Articolo 7 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 

  entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 37/2021. Nell’attesa dell’adozione del decreto, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 
 

Articolo 8 - Compenso

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità . 

  entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 37/2021. 
 

Articolo 11 - Regime disciplinare e sanzioni

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità , civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 

  entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 37/2021. Nell’attesa dell’adozione del decreto, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 
 

Articolo 12 - Fonte di normazione secondaria

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto. 

  entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 37/2021. Nell’attesa dell’adozione del decreto, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 
 

Articolo 12 - Fonte di normazione secondaria

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità , indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità , anche disciplinare, per l'agente sportivo. 

   
 

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 (in Gazz. Uff., 19 marzo 2021, n. 68). - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

DLgs 38/2021 - Rinvio a provvedimenti attuativi 
Provvedimento attuativo 
 Termine 
 

Articolo 8 - Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati;

c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica. 

  entro 150 giorni dall'entrata in vigore del DLgs 38/2021 
 

Articolo 8 - Regolamento unico

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio. 

   
 

Articolo 9 - Commissione unica per l'impiantistica sportiva

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI. 

  entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 38/2021 

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 (in Gazz. Uff., 19 marzo 2021, n. 68). - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

 DLgs 39/2021 - Rinvio a provvedimenti attuativi   Provvedimento attuativo  Termine 
 

Articolo 6 - Iscrizione nel Registro

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. (2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.) 
   
 

Articolo 11 - Funzionamento e revisione del Registro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro. 

   

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 (in Gazz. Uff., 19 marzo 2021, n. 68). - Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 DLgs 40/2021 - Rinvio a provvedimenti attuativi  Provvedimento attuativo 
Termine 
 

Articolo 4 - Aree sciabili attrezzate

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 (aree sciabili attrezzate e aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard), comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni. 

   
 

Articolo 17 - Obbligo di utilizzo del casco protettivo

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 

  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs 40/2021 
 

Articolo 32 - Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome. 

   

 

Arsea Comunica n. 38 del 25/03/2024

 




   

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