STAMPA PDF

Erogazioni liberali e precompilata: le ultime indicazioni.

Alcuni enti senza scopo di lucro sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica delle informazioni relative alle erogazioni liberali percepite.

A prevederlo è il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/01/2018 e da ultimo il Decreto dello stesso Dicastero del 01/03/2024.

Tale comunicazione è necessaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014 in virtù del quale l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, nonché i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente - ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati - la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

Chi è soggetto all’adempimento?

Si tratta di:

1) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle entrate;

2) gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

3) le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto, e

4) le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Come chiarito nella FAQ pubblicata il 12/03/2024, nelle nuove specifiche tecniche, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

0 = Onlus

4 = Organizzazione di volontariato

6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica

8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Con riferimento a quali erogazioni liberali si configura l’adempimento?

La comunicazione riguarda chi effettua erogazioni liberali in via continuativa e in ogni caso chi ha fornito i propri dati anagrafici, codice fiscale incluso. La comunicazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali effettuate con modalità tracciabili in quanto le sole che consentono all’erogante di beneficiare della deduzione o detrazione dell’onere sostenuto.

L’obbligo in ogni caso si configura esclusivamente nel caso in cui dal bilancio di esercizio dell’ente - approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere - risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Negli altri casi la comunicazione resta facoltativa per cui eventuali irregolarità non sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Con riferimento a chi effettuare la comunicazione?

Le FAQ riportano due casistiche di interesse.

La prima riguarda l’erogazione liberale effettuata con la carta di credito intestata a persona diversa da quella che ha dichiarato di effettuare l’erogazione liberale: in questo caso la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l’onere; pertanto, nel caso di specie si presume che l’onere sia stato sostenuto dal titolare della carta di credito.

La seconda riguarda le erogazioni liberali effettuate da un conto corrente cointestato: in questo caso, se non è possibile individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l’onere in base ai documenti e alle informazioni disponibili, l’erogazione deve essere divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l’ente è in possesso dell’informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell’erogazione liberale. 

Entro quando effettuare la comunicazione?

Esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite nell'anno 2023, le comunicazioni sono effettuate entro il 4 aprile 2024. Il termine ordinario è il 16 marzo.

Come effettuare la comunicazione?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito, nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio 2021, le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute e delle generalità delle persone fisiche che le hanno realizzate attraverso apposito software di compilazione corredato da una guida operativa. La versione del software pubblicata il 14/02/2024 non è ancora quella definitiva.

L’opposizione del contribuente

Il contribuente può esercitare opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali alternativamente comunicando l’opposizione:

a) direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;

b) all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.

Quale sanzione in caso di inadempimento?

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè, quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Cosa succede se l’erogante chiede il rimborso dopo che l’ente ha trasmesso i dati all’Agenzia delle entrate?

I rimborsi delle erogazioni liberali vanno comunicati per l’anno d’imposta in cui sono stati effettivamente erogati al contribuente. Pertanto, se per un’erogazione effettuata dal contribuente nel 2022 è stato erogato un rimborso nel 2023, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2022, il rimborso andrà comunicato col flusso di dati relativo al 2023, attenendosi a quanto disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018 e successive modificazioni.

Arsea Comunica n. 37 del 13/03/2024

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy