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Enti del Terzo Settore e trasparenza nei compensi erogati.

L’articolo 14 del Codice del Terzo Settore prevede che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.”

L’adempimento rappresenta, come è noto, corollario del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e dell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi statutari, come esplicitato nell’articolo 8, comma 1 del CTS, a presidio dell’assenza dello scopo di lucro.

La trasparenza è inoltre essenziale per garantire alla collettività la possibilità di scegliere con maggiore consapevolezza a chi destinare il cinque per mille come altre forme di erogazioni liberali, realizzando così un controllo sociale diffuso sull’azione degli enti.

Ma come espletare tale adempimento? Gli emolumenti e i compensi devono essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascun percipiente o deve essere pubblicato il dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo se percepiscono indennità di carica; dirigenti; associati)”?

Su questi quesiti la Croce Rossa interpella il Ministero del Lavoro che offre alcune delucidazioni con la Nota n. 293 del 12/01/2021.

 

Quali sono i soggetti obbligati?

L’obbligo di pubblicazione riguarda solo gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, ciò per evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine perseguito.

Cosa comunicare?

È necessario pubblicare gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.

 

Come comunicare?

Il Ministero del Lavoro non ci consegna un modello, ritenendo che la molteplicità di situazioni potrebbe non trovare risposta in uno strumento standardizzato, ma enuclea i principi che devono essere rispettati nella corretta pubblicazione degli emolumenti, principi che bilanciano il diritto alla riservatezza con l’obbligo di trasparenza e che sono desumibili da quanto indicato dal D.M. 04/07/2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

In sintesi, gli ETS devono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

1) indicare il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente;

2) viene considerata insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse) ma non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. In ogni caso non dobbiamo fornire informazioni che possano, anche indirettamente, rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (es: elementi della retribuzione attribuiti in ragione di situazioni sanitarie del singolo percettore); o informazioni di natura patrimoniale riconducibili alla situazione dell’individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all’appartenenza all’ente del Terzo settore;

3) dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese”;

4) per quanto concerne il rimborso delle spese, se è effettuato a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti. Nel caso in cui sia prevista la possibilità di riconoscere rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, è necessario specificare anche le modalità di regolamentazione.


Arsea Comunica n. 8 del 14/01/2021 

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