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COVID: le novità in vigore dal 14 ottobre e gli ultimi chiarimenti ministeriali.

Ieri notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso DPCM del 13 ottobre recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottato in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Riepiloghiamo qui i contenuti di maggior interesse per gli enti associativi rinviando alla lettura integrale del provvedimento per maggiori approfondimenti.

 

1. Le misure di sicurezza e di contenimento.

a) la mascherina

Bisogna averla sempre con sé e bisogna indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (ma qui è consigliato l’uso “in presenza di persone non conviventi”) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande”.

È possibile utilizzare anche le c.d. mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Restano esonerati da tale obbligo:

a) quanti stanno svolgendo attività sportiva;

b) i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che interagiscono con loro.

 

b) la giusta distanza

Resta l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art.2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

c) l’igiene costante e accurata delle mani

Resta l’altra misura di protezione invariata e prioritaria.

 

d) quando restare a casa

È previsto in presenza di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) e contattare il proprio medico curante oltre che nei casi di isolamento (ossia separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità) e quarantena (ossia il periodo di restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa).

Sul tema è intervenuto il Ministero della salute, con la circolare del 12/10/2020, operando le seguenti distinzioni:

a)   casi positivi asintomatici. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

b) casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

c)casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato);

d)contatti stretti asintomatici. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure

- un periodo di quarantena di dieci giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;

- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostico nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità

- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

 

2. Praticare sport

Qui bisogna operare un distinguo tra l’attività autogestita e quella svolta sotto l’egida di un organismo riconosciuto dal CONI che, in quanto tale, è soggetto ai protocolli di sicurezza elaborati dall’organismo affiliante elaborato nel rispetto delle linee guida ministeriali, così come quella organizzata da realtà non riconosciute CONI come palestre for profit.

a) L’attività autogestita.

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Resta quindi consentito lo svolgimento di attività come jogging e footing che potranno continuarsi a svolgersi senza obbligo di mascherina (Nota del Ministero dell’Interno del 1/10/2020).

Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale come le partite di calcetto tra amici. Il presupposto in questo caso è che non siano previsti i vincoli dei protocolli e che pertanto non possa esservi certezza in merito all’adozione delle misure di sicurezza e di contenimento nella diffusione del virus.

 

b) L’attività organizzata da organismi riconosciuti dal CONI.

Questa si distingue in:

a) attività corsistica: consentita nel rispetto dei protocolli;

b) allenamenti finalizzati all’attività competitiva ed agonistica: consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

c) attività competitiva ed agonistica: consentita. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e  commissari  di  gara,  e  accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia  è vietato  o per  i  quali  è prevista  la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui  esito  deve essere indicato nella dichiarazione da esporre ai fini del controllo al vettore. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

d) presenza di pubblico agli eventi. Per gli  eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli  sport individuali  e  di  squadra -  riconosciuti  dal  CONI, dal CIP e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico,  con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori  per manifestazioni  sportive  all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni  sportive  in  luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,  con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le  province autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  un  diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate  dalle  regioni  e  dalle province autonome, purché nei limiti  del  15%  della  capienza;

e) lo svolgimento degli sport di contatto è consentito sia in ambito professionistico che dilettantistico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

 

c) L’attività organizzata da terzi.

È consentito lo svolgimento dell'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

3. Associazioni culturali, ricreative, centri sociali

Prosegue la loro attività a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e l’attività sia svolta nel rispetto dei relativi protocolli.

L’eventuale organizzazione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto è subordinata al rispetto delle seguenti circostanze:

1) siano svolti con posti a sedere preassegnati con massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

2) sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi,

3) siano organizzati nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome.

Nel caso in cui l’associazione gestisca musei o altri istituti e luoghi della cultura, la relativa apertura è assicurata a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori  (più o meno di 100.000  l'anno),  garantiscano  modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

Stop previsto per quelle associazioni che collaborano con le istituzioni scolastiche nella realizzazione di “viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

 

4. Il circolo che realizza anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione.

Valgono le regole previste genericamente per la ristorazione per cui l’attività è consentita “sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo” e, sempre e comunque, nel rispetto del relativo protocollo.

 

Arsea Comunica n. 146 del 14/10/2020

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