Dovevate trasmettere il Modello EAS e ve ne siete dimenticati?
Entro il 31 ottobre 2018 potete ravvedervi trasmettendo il Modello in via telematica (direttamente attraverso Fisconline o Entratel oppure tramite un intermediario abilitato) e versando la sanzione di 250 euro con il Modello F24 Elide, codice tributo 8114, senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Chi è interessato al ravvedimento?
Chi si è costituito nel 2018 e non ha provveduto, entro 60 giorni dalla costituzione, a trasmettere il Modello EAS e chi ha trasmesso il Modello EAS ma le informazioni ivi indicate sono cambiate nel corso del 2017 per cui avrebbe dovuto ripresentarlo entro il 31 marzo (o meglio entro il 3 aprile 2018, termine prorogato con le festività pasquali).
Quali effetti produce il ravvedimento?
Qualora il modello EAS sia trasmesso oltre la scadenza del 31 ottobre 2018, l’ente non può beneficiare del regime agevolativo per l’attività realizzata prima della presentazione del modello in quanto il regime di favore può essere applicato esclusivamente alle operazioni compiute dopo l’invio del modello. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate sia nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre 2016 e che nella recente circolare 18/E/2018.
Quali sono le informazioni la cui variazione NON implica l’obbligo di trasmettere nuovamente il Modello EAS?
Non occorre inviare il Modello se le modifiche hanno riguardato:
Il modello deve essere ripresentato anche qualora si perdano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: in tal caso il modello deve essere trasmesso entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Chi non può ravvedersi?
L’associazione nei cui confronti sia stata già contestata la violazione o nei cui confronti siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Ricapitolando …
1. Chi è obbligato alla trasmissione del Modello EAS?
Lo sono tutte le associazioni enti non commerciali di carattere privato[i], ivi incluse quelle titolari di solo codice fiscale che percepiscono esclusivamente quote di adesione dei soci[ii] e le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 289/2002, rappresentando condizione di accesso alle agevolazioni fiscali.
Sono previsti però degli enti esonerati dall’obbligo.
Si tratta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate[iii] dei seguenti enti:
2. Chi è ammesso alla compilazione semplificata
Il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate da:
La compilazione semplificata implica l’onere di compilare la parte anagrafica e di rispondere esclusivamente alle domande di cui ai punti n. 4 – 5 – 6 – 25 – 26 e, per le sole ASD/SSD – anche il quesito al punto 20.
Arsea Comunica n. 80 del 19/10/2018
[i] gli enti di diritto pubblico sono esclusi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E/2009
[ii] Agenzia delle Entrate Circolare n. 45/E/2009
[iii] Agenzia delle Entrate Circolari 12/E/2009 e 45/E/2009
[iv] Agenzia delle Entrate Circolare 12/E/2009
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