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Ispettorato del Lavoro, compensi sportivi ed Enti di promozione sportiva.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n.9678 del 6.11.2017, interviene per chiarire che i compensi sportivi sono erogabili anche da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il dubbio era emerso all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro leggendo la Circolare n.1/2016 dell’Ispettorato (su cui ci siamo soffermati nella nostra circolare n.78 del 6/12/2016) al cui interno si esaminavano i “requisiti che, nello specifico, devono possedere le società o le associazioni sportive ammesse alla fruizione del regime agevolato, nonché delle attività svolte dai prestatori di lavoro che possono considerarsi compatibili con tale regime”.

L’Ispettorato ribadisce che tra i soggetti ammessi all’erogazione di questi emolumenti vi rientra “qualunque organismo comunque denominato” – che risponde all’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, e pertanto tutti i soggetti – CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva – nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto che svolga quelle funzioni sociali di promozione del benessere psicofisico della persona con finalità di carattere educativo e formativo.

La norma sul punto è chiara. L’articolo 90 della Legge n. 289 del 2002 testualmente recita:

“sono redditi diversi… se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese… né in relazione alla qualità di lavoro dipendente… le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi… erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Anche il Ministero del Lavoro – nel rispondere all’interpello n.6 del 2016 (su cui ci siamo soffermati nella nostra circolare n.12 del 2/2/2016) – ha espressamente incluso gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI fra gli organismi destinatari del regime agevolato in quanto rientranti nella più ampia categoria riconducibile all’art.67 del TUIR come modificato dall’art.90, comma 3, della L. n. 289/2002.

Arsea comunica n.73 del 04/12/2017

 

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