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Siete un ente del terzo settore? Attenzione all’aggiornamento dei dati sul RUNTS

Si ricorda che gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali devono provvedere alla pubblicazione del bilancio nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio deve essere redatto nel rispetto di uno degli schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro 5 marzo 2020. Si segnala che è ancora attesa la definizione del modello di bilancio in forma aggregata per gli enti con proventi non superiori a 60.000 euro annui.


Aggiornamento dati al 30 giugno

Resta fissata al 30 giugno la scadenza per la comunicazione, sempre tramite RUNTS, dei dati relativi a:

1) numero di associati;

2) volontari;

3) dipendenti;

4) lavoratori parasubordinati.


L’adempimento è richiesto solo in caso di variazione rispetto ai dati già presenti nel sistema.

In attuazione del principio di trasparenza, tale obbligo è oggi esteso a tutti gli ETS (non più soltanto ad APS e ODV), al fine di garantire una maggiore conoscibilità degli assetti organizzativi.


Soggetti abilitati a operare sul RUNTS

Per quanto concerne i soggetti legittimati ad operare sul RUNTS si ricordano:

1) il legale rappresentante dell’ets o altro componente l’organo amministrativo quando già risultante dal RUNTS;

2) la rete associativa a cui l’ETS ha scelto di aderire;

3) la persona delegata per qualsiasi deposito/variazione dato, ivi inclusa la cancellazione dal RUNTS (novità resa operativa con il D.M. Lavoro 13.01.2026, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.03.2026, n. 66);

4) il notaio per le istanze di acquisizione della personalità giuridica dell’ETS;

5) il commercialista per il deposito del bilancio.

È stata infatti resa operativa la possibilità di delegare una persona a gestire nel Runts le proprie pratiche: la delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

La delega – che può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5x1000 e deposito dei bilanci - può essere inoltre di due tipologie:

a) delega alla compilazione e invio: il delegato si limita a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica ma resta in capo al delegante la sottoscrizione della distinta con assunzione della responsabilità di quanto dichiarato e documentato;

b) delega alla compilazione, sottoscrizione e invio: in questo caso il delegato compila, sottoscrive digitalmente e invia egli stesso l’istanza assumendosi la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).


Arsea comunica n. 43 del 8 giugno 2026

 

Francesca Colecchia

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