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Associazioni prive di personalità giuridica e responsabilità erariale: qualcosa da non dimenticare.

La Cassazione torna su un aspetto spinoso: se l’associazione è priva di personalità giuridica chi risponde di eventuali debiti erariali?

La responsabilità personale e solidale di chi agisce per un’associazione non riconosciuta (art.38 c.c.) non dipende dalla carica formale, ma dall’aver concretamente operato per l’ente, creando obbligazioni verso terzi. Si tratta di una responsabilità di garanzia, accessoria, anche se non sussidiaria, rispetto a quella dell’associazione, non di un debito proprio (ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione) ma assimilabile alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25748/2008; Cass. n. 29733/2011).

Questa disciplina serve a tutelare i creditori, dato che non esiste una pubblicità legale del patrimonio dell’associazione: conta quindi il concreto coinvolgimento nell’attività. Di conseguenza, chi invoca questo tipo di responsabilità deve provare l’attività effettivamente svolta, non basta dimostrare la carica.

In ambito tributario, però, vale un criterio più ampio: la responsabilità può sorgere anche senza attività negoziale, se il rappresentante non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. In questo caso, la responsabilità è presunta, salvo prova di aver fatto tutte le verifiche necessarie.

Questo vale anche in caso di avvicendamento nelle cariche elettive: il nuovo legale rappresentante non può sottrarsi alla responsabilità invocando la gestione precedente, perché deve comunque controllare e correggere gli adempimenti fiscali e questo non solo con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente ad un esercizio in relazione al quale non esercitava la carica elettiva ma per tutti gli anni suscettibili ancora di accertamento. A questo tema abbiamo dedicato Arsea comunica n. 87 del 8/8/2021, n. 39 del 8/5/2018 e n.20 del 5/03/2018.

Per i componenti del consiglio direttivo, se lo statuto attribuisce loro la gestione, si presume inoltre un coinvolgimento nelle scelte: spetta a loro provare il contrario (cfr. Cass. n. 27519 e n. 27521 del 2025). Diversamente, per i consiglieri senza rappresentanza, l’amministrazione deve dimostrare una concreta attività svolta. Su tale tema si segnala anche l’Ordinanza della Cassazione depositata il 17/03/2023, n.7906 commentata in Arsea comunica n. 76 del 17/04/2023.

Infine, la verifica sul corretto adempimento degli obblighi fiscali è una questione di fatto, rimessa al giudice, e non può basarsi solo sulla carica ricoperta.

Arsea comunica n. 41 del 23 maggio 2026

 

Francesca Colecchia

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