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L.27-12-2002 n. 289 Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003). Art.90 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. Testo
modificato dal Decreto Legge 22.3.2004 n. 72, come emendato in sede di
conversione in legge 21.5.2004 n. 128. 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito
dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, è elevato a 250.000 euro. 3. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera
m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche"; b)
all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «a 7.500 euro». 4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle
società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. 5. Gli atti costitutivi e di
trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi
allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro
in misura fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella
di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI». 7. All'articolo 13-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le
seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche». 8. Il corrispettivo in denaro o in
natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti
del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita alla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali
in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, la
lettera octies) e'
abrogata. 10. All'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei
rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse. 11. All'articolo 111-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
alle associazioni sportive dilettantistiche». 12. Presso l'Istituto per il credito
sportivo è istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria
per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree da parte di società o associazioni sportive
dilettantistiche con personalità giuridica. 13. Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del
CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entità del
finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il fondo è gestito e
amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal fondo è
di natura sussidiaria, si esplica
nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e
opera entro i limiti delle disponibilità del fondo. 16. La dotazione finanziaria del
fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi riservati al CONI
a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
colpiti da decadenza. 17. Le
società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di
personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice
civile; b) associazione sportiva con
personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro
o cooperative 18. Le società
e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto
nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti. a) la denominazione; b)l'oggetto sociale con riferimento
all'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza
legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la
previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno
ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono
la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonché
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società e delle associazioni 18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle
società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le società e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma
18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al
comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso
dall'assemblea dei soci 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI 20. Abrogato 21. Abrogato 22. Abrogato 23. I
dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'àmbito delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, fuori
dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli
obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e
associazioni sportive. 25. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente
legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali
e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria
legge, le modalità di
affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi
sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti |
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